Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge disciplina la gestione dei beni civici, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per quanto riguarda il censimento, la conservazione, la cancellazione e l'usufrutto dei beni civici.
      2. Ai fini di cui al comma 1, sono beni civici comunque denominati quelli appartenenti a qualunque titolo ad una comunità di abitanti e, in particolare, i beni provenienti dall'attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.